REGOLAMENTO INTERNO

approvato dall’Assemblea dei Soci il 24 Maggio 2002
e ratificato dalla Presidenza Nazionale il 12 Settembre 2002


INDICE
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CAPO I: Generalità e struttura giuridico amministrativa

Art. 1 - Finalità della Sezione
Art. 2 - Rappresentanza legale ed organi collegiali
Art. 3 - Patrimonio della Sezione ed entrate finanziarie
Art. 4 - Gestione finanziaria
Art. 5 - Sedi e Gruppi Sportivi
CAPO II: Soci Art. 6 - Delle categorie dei Soci
Art. 7 - Modalità di ammissione
CAPO III: Delle quote sociali Art. 8 - Quote supplementari e tassa d’ingresso CAPO IV: Posto barca Art. 9 - Domanda
Art. 10 - Concessione dell’uso del posto barca
Art. 10bis – Attività promozionali indette dalla Sezione – partecipazione dei Soci
Art. 11 – Parametri per la redazione della lista di attesa per la concessione d’uso del posto barca
Art. 12 – Registrazione punteggi per la redazione della lista di attesa
Art. 13 – Comunicazione dell’avvenuta assegnazione
Art. 14 – Cessione dell’imbarcazione
Art. 15 – Ospitalità di imbarcazioni di Soci non assegnatari di posto barca
Art. 16 – Alaggio, manutenzione e riparazioni delle imbarcazioni dei Soci
Art. 17 – Imbarcazioni di servizio
Art. 18 – Provvedimenti in caso di necessità e/o di emergenza
Art. 19 – Norme di sicurezza
Art. 20 – Assicurazioni e responsabilità
Art. 21 – Registro della Lega Navale Italiana
Art. 22 – Pontili galleggianti
CAPO V: Varie Art. 23 – Spazi a terra
Art. 24 – Deposito motori e recipienti
Art. 25 - Stipetti
Art. 26 – Ospitalità di imbarcazione
Art. 27 – Comportamento dei Soci
Art. 28 - Impianti comuni della Sede
Art. 29 – Personale addetto alla Sede
Art. 30 – Variazioni al Regolamento
Art. 31
Art. 32 – Entrata in vigore

ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO N. 1
ALLEGATO N. 2


CAPO I: Generalità e struttura giuridico amministrativa

Art 1 - Finalità della Sezione
La Sezione di Genova della Lega Navale Italiana ha per fine la realizzazione degli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto Nazionale della L.N.I. approvato con D.P.R. 18/5/1985 n. 531 e sue successive modifiche.
Essa opera attraverso la struttura di associazione non riconosciuta di cui all’art. 36 C.C. ed è soggetta nella sua azione alle norme di legge nonché a quelle dello Statuto e del Regolamento Nazionale della L.N.I. attualmente in vigore.

Art. 2 - Rappresentanza legale ed organi collegiali

La Sezione è retta da un Presidente eletto dal Consiglio Direttivo che ne ha la legale rappresentanza ed esercita le sue funzione come stabilito dall’art. 27 del Regolamento allo Statuto.
Gli organi collegiali sono: Composizione, competenze e modalità di elezione degli organi sezionali sono stabilite dallo Statuto Nazionale della L.N.I. (art. 25, 26, 27, 28, 29) e dal relativo Regolamento (art. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) e sue successive modifiche.
In caso di commissariamento si applicano gli artt. 30 dello Statuto e 31 del Regolamento e loro successive modifiche.

Art. 3 - Patrimonio della Sezione ed entrate finanziarie

Il patrimonio della Sezione è costituito da attrezzature, pontili, imbarcazioni, mezzi di sollevamento ed ogni altro bene di proprietà della Sezione nonché eventuali somme introitate dalla Sezione che l’Assemblea dei Soci delibera di accantonare quale fondo di riserva patrimoniale.
L’impiego o la destinazione delle somme liquide accantonate nell’eventuale fondo di riserva patrimoniale alla chiusura dell’esercizio finanziario deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci successiva, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 4 del presente regolamento.
Le entrate finanziarie della Sezione si distinguono in ordinarie e straordinarie.
Le entrate finanziarie ordinarie sono costituite: Le entrate finanziarie straordinarie sono rappresentate da:
Art. 4 - Gestione finanziaria
La gestione finanziaria annuale deve essere assicurata attraverso le entrate ordinarie e a tal fine il Consiglio Direttivo (d’ora in avanti indicato con C.D.) annualmente stabilisce l’ammontare delle quote supplementari sulla base dei criteri di cui all’art. 8 del presente regolamento. Il ricorso al fondo di riserva patrimoniale, vendita di beni patrimoniali, e l’utilizzo delle entrate straordinarie deve essere preventivamente approvato dall’Assemblea dei Soci.
In caso di indifferibile e comprovata necessità, nonché in caso di manifesta e provata utilità e vantaggio sociale, il C.D., sotto la personale responsabilità dei suoi componenti (art. 27 dello Statuto Nazionale), può deliberare in via d’urgenza di attingere al fondo di riserva o l’utilizzo immediato delle entrate straordinarie.
È fatta salva la ratifica del suo operato da parte della prima Assemblea dei Soci successiva alla delibera stessa.
L’assunzione di personale a tempo indeterminato dovrà avvenire soltanto dietro autorizzazione dell’Assemblea dei Soci. In caso di urgente necessità il C.D., dopo aver preso atto della eventuale mancanza di volontariato, potrà assumere personale limitatamente al periodo del suo mandato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, l’amministrazione della Sezione è regolamentata dall’art. 34 del Regolamento dello Statuto Nazionale.

Art. 5 - Sedi e Gruppi Sportivi

Allo scopo di promuovere la realizzazione dei fini statutari la sezione si è dotata di una sede nautica e di rappresentanza ed ha costituito Gruppi Sportivi, aventi sede in via al Molo Giano – Genova Porto.
Nella Sezione agiscono attualmente i seguenti Gruppi Sportivi: Il Consigliere agli Sport, coadiuvato dai Direttori Tecnici dei Gruppi Sportivi, deve redigere il Regolamento interno di ciascun Gruppo Sportivo in conformità alle norme del citato Regolamento Nazionale per i Gruppi Sportivi della L.N.I. edizione 24/6/1979 (art. 6 comma 4).


CAPO II: Soci

Art. 6 - Delle categorie dei Soci

La qualifica e le categorie dei Soci della Sezione sono regolate dall’art. 6 dello Statuto Nazionale e dagli artt. 3 e 4 del Regolamento Nazionale ed eventuali successive modifiche.
I Soci ordinari con diritto di accedere alle strutture ed agli impianti sono tenuti a pagare oltre alla quota della Presidenza Nazionale, anche quella di cui all’art. 6.4 del Regolamento allo Statuto.
Essi hanno diritto di frequentare la sede e hanno l’elettorato attivo e passivo in conformità a quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento allo Statuto Nazionale.
I Soci ordinari che rinunciano alla frequentazione delle infrastrutture sociali sono tenuti a pagare soltanto la quota nazionale, conservano tutti i diritti di Socio con eccezione dell’elettorato attivo e passivo e dell’appartenenza ai Gruppi Sportivi (art. 6.5 Regolamento allo Statuto Nazionale).
Nel caso in cui a favore dei Soci la Sezione organizzi corsi, manifestazioni, attività didattiche, uscite in mare, etc., potranno essere poste a loro carico quote supplementari per l’attività svolta a loro favore dalla Sezione.
I Soci familiari sono tenuti a pagare la quota nazionale stabilita per detta categoria alla Presidenza Nazionale, nonché una quota supplementare per l’uso delle strutture sociali, possono prendere parte a tutte le manifestazioni sociali tranne che alle Assemblee ordinarie e straordinarie della Sezione e non possono rivestire cariche sociali (art. 4f del Regolamento allo Statuto Nazionale).
I Soci familiari che rinunciano alla frequenza delle infrastrutture sociali sono tenuti a pagare soltanto la quota nazionale.
Quote supplementari per l’uso delle strutture della Sezione dovranno essere poste a carico anche dei Soci frequentatori.
I Soci della Sezione hanno facoltà di versare anticipatamente le quote annuali fino ad un massimo di tre annualità, che per un triennio rimarranno invariate nonostante successivi aumenti della quota.
Nell’ipotesi di cessazione della qualità di Socio per dimissioni, radiazione o morte, essi o i loro eredi non avranno diritto al rimborso delle quote anticipatamente versate.

Art. 7 - Modalità di ammissione

Le modalità di ammissione sono regolate dall’art. 5 del Regolamento Nazionale come segue:
  1. mediante presentazione di domanda sottoscritta da parte di due Soci ordinari o assimilati, già iscritti alla Sezione da almeno tre anni;
  2. mediante presentazione di domanda con allegato certificato del Casellario Giudiziario o autocertificazione.
Nelle domande di ammissione alla Sezione, il cui testo deve essere conforme allo schema di cui all’allegato "a" del Regolamento allo Statuto, gli aspiranti, dopo aver preso attenta visione dello Statuto Nazionale della L.N.I., del regolamento allo Statuto e del Regolamento Interno della Sezione vigenti, dovranno: Nelle domande di riammisione alla Sezione o trasferimento da altra struttura periferica il cui testo deve essere conforme allo schema di cui all’allegato "a" del Regolamento allo Statuto, gli aspiranti, dopo aver preso attenta visione dello Statuto Nazionale della L.N.I., del Regolamento allo Statuto e del Regolamento Interno della Sezione vigenti, dovranno: Le domande compilate come indicato al punto "a" saranno esposte per un periodo di quindici giorni nel quadro murale della Sezione.
Trascorso tale termine senza che siano state sollevate opposizioni motivate da parte degli Associati, il C.D., vagliata la sussistenza di tutte le condizioni, delibererà l’ammissione a Socio del richiedente.
Il rifiuto all’ammissione dovrà essere motivato, l’interessato potrà opporvisi in dirizzando il ricorso al C.D. entro dieci giorni dalla data di notifica del rigetto della domanda.
L’ulteriore deliberazione del C.D. avrà carattere definitivo e inappellabile.

CAPO III: Delle quote sociali

Art. 8 - Quote supplementari e tassa d’ingresso

Le quote sociali supplementari previste dall’art. 6 n° 4 del Regolamento allo Statuto Nazionale saranno determinate in relazione alle singole categorie di Soci, in proporzione all’uso delle infrastrutture da parte dei medesimi secondo le percentuali di cui alle tabelle degli allegati A, B e 1.
Inoltre: La metà dell’indennizzo di mora sulla quota nazionale è dovuta alla Presidenza Nazionale, cui dovrà essere trasmessa con gli elenchi dei rinnovi, in aggiunta alla quota annuale.
L’indennità di mora sulle quote supplementari è a totale beneficio della struttura periferica.
È facoltà del C.D. di far pagare le quote posto barca in due rate: il 50% entro il 31 Marzo di ogni anno e il rimanente 50% entro il 30 Giugno di ogni anno. Non saranno ammessi ulteriori frazionamenti di dette quote.
Il ritardato pagamento oltre le date suddette comporterà l’applicazione dell’indennità di mora come sopra descritto.
Il C.D. può stabilire altresì a carico dei nuovi soci in relazione ai servizi richiesti una quota straordinaria "una tantum", da destinare tassativamente in attività volte la perseguimento degli scopi istituzionali, qualora, nel quinquennio precedente la domanda d’iscrizione, siano state versate dagli iscritti quote straordinarie mirate al ripristino o al potenziamento della Sezione.
Al momento dell’assegnazione di ormeggio o di posto a terra, il Socio assegnatario è tenuto a pagare, oltre alla quota annuale di assegnazione in base ai metri quadri concessi in uso, una quota di accesso per la concessione del posto barca, una tantum, per concorso alle spese di esercizio e manutenzione della sede nautica nella misura pari ad una annualità.
Delle quote sociali annuali e di eventuali versamenti straordinari introitati dovrà essere fatta esplicita annotazione sulla scheda personale del Socio.
Non è ammesso né il rimborso né la restituzione delle oblazioni e delle quote sociali versate a qualsiasi titolo alla Sezione, salvo il caso di errore documentabile.

CAPO IV: Posto barca

Art. 9 - Domanda

Il Socio che desidera ottenere l’assegnazione dell’uso di un posto barca, dovrà farne domanda scritta a mezzo raccomandata su apposito modulo, allegando copia dei documenti dell’imbarcazione previsti dalle vigenti norme di legge. A domanda accolta, l’assegnatario verserà la quota prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 10 - Concessione dell’uso del posto barca

Nessuna imbarcazione potrà prendere posteggio o ormeggio nello specchio acqueo in concessione alla Sezione senza preventiva autorizzazione del C.D..
Il rilascio della concessione dell’uso del posto barca sarà deliberato dal C.D., che si ispirerà ai criteri previsti dal presente regolamento e a quelli contenuti nelle disposizioni della Presidenza Nazionale, tenendo conto delle disponibilità di spazio per le dimensioni e le caratteristiche dell’imbarcazione indicate nella domanda.
In ogni caso la concessione dell’uso del posto barca potrà avvenire a favore di un Socio ordinario solamente ed esclusivamente:
  1. a seguito di assegnazione da parte del C.D. in base alla graduatoria di cui ai successivi artt. 11 e 12 del presente regolamento:
  2. per successione legittima in caso di morte del Socio titolare del diritto d’uso;
  3. in conseguenza di delibera del C.D. nel caso in cui, trattandosi di unità da diporto in comproprietà, l’assegnatario del diritto d’uso del posto barca rinunci, per qualsiasi causa, a tale diritto. In questo caso potrà subentrare il comproprietario che ne faccia domanda al C.D. alle seguenti condizioni:
  1. che la domanda sia sottoscritta da tutti gli altri eventuali comproprietari;
  2. che colui che fa la domanda di assegnazione sia comproprietario dell’unità fin dal momento della prima assegnazione del diritto di uso del posto barca o abbia non meno di tre anni di comproprietà dichiarata alla Segreteria della Sezione.
Non sono previste né ammesse altre forme di acquisizione della concessione d’uso del posto barca.
Ad ogni imbarcazione, sia essa all’ormeggio che a terra, è assegnato un posto che non potrà essere mutato salvo che per esigenza di ordine logistico e pratico e comunque qualora il C.D. lo consideri utile e necessario nell’interesse della Sezione.

Art. 10bis – Attività promozionali indette dalla Sezione – partecipazione dei Soci

I Soci ordinari della Sezione sono direttamente chiamati – come sancito dall’art. 2 del regolamento allo Statuto – a partecipare a tutte le iniziative di carattere sportivo, culturale e di propaganda marinara ed altre indette dalla Sezione nell’ambito della propria attività istituzionale.
Il C.D. delegherà, di volta in volta, il Consigliere preposto allo svolgimento della manifestazione, il quale potrà avvalersi di Soci collaboratori per la riuscita della manifestazione.
Il C.D. allargato ai Direttori Tecnici dei Gruppi Sportivi e dai responsabili dei vari corsi, al termine di ogni anno solare, procederà alla valutazione dei Soci assegnatari di posto barca, tenendo anche conto di singole situazioni contingenti legate a problemi di anzianità, salute, lavoro, etc..
Al termine di tale valutazione il C.D. individuerà i Soci assegnatari di posto barca che non hanno partecipato ad alcuna attività e procederà alla eventuale messa in mora mediante lettera R.R..
Persistendo in tale comportamento per un analogo periodo, il Socio assegnatario d’uso del posto barca incorrerà nella sanzione della perdita di tale utilizzo, sanzione che verrà deliberata dal C.D. della Sezione e ratificata dalla prima Assemblea dei Soci successiva a tale decisione.

Art. 11 – Parametri per la redazione della lista di attesa per la concessione d’uso del posto barca

Viene assegnato:
  1. un punto per ogni anno, più 1/12 di punto per ogni mese, trascorsi dalla data della domanda di assegnazione del posto;
  2. mezzo punto per ogni anno di anzianità di iscrizione alla Sezione;
  3. un punto per ogni anno di carica a delegato Regionale o Presidente di Sezione;
  4. un punto per ogni anno di partecipazione al C.D. come Consigliere in carica;
  5. un punto per ogni anno di incarico come Proboviro;
  6. un punto per ogni anno di incarico come Revisore dei conti;
  7. un punto per ogni anno come Direttore Tecnico di un Gruppo Sportivo;
  8. un punto per ogni anno come Istruttore di corsi organizzati dalla Sezione;
  9. il C.D. ha facoltà, in occasione dell’Assemblea ordinaria annuale dei Soci, di proporre l’attribuzione di un punteggio per particolari meriti acquisiti da un Socio nell’espletamento delle attività statutarie, o per particolari incarichi affidati dallo stesso C.D..
Condizione irrinunciabile per l’attribuzione dei punteggi relativi alle suddette categorie è che il Socio non percepisca, per lo svolgimento delle attività ivi indicate, nessun emolumento corrisposto in qualsivoglia forma.

Art. 12 – Registrazione punteggi per la redazione della lista di attesa

I punteggi dei Soci in lista di attesa vengono registrati e verbalizzati annualmente dal C.D..
Per la graduatoria non sono cumulabili i punteggi ottenuti da due o più Soci.
La lista di attesa è pubblica e deve essere esposta nei locali della sede nautica.
Qualsiasi variazione della lista di attesa deve trovare riscontro nel registro dei verbali di riunione del C.D..
L’aggiornamento della lista d’attesa con le modalità di cui sopra viene effettuato al 31/12 di ogni anno e rimane valida per tutto l’anno successivo.

Art. 13 – Comunicazione dell’avvenuta assegnazione

Il C.D. delibera le assegnazioni entro il primo trimestre di ciascun anno sulla base della graduatoria dell’anno precedente.
Ciascun Socio può essere assegnatario di un solo posto barca.
Il C.D. comunica al Socio l’avvenuta concessione dell’uso del posto barca mediante lettera raccomandata A.R.; dalla data di comunicazione decorre l’obbligo di pagamento delle quote stabilite per il posto barca, pagamento che deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione ed indipendentemente dall’occupazione del posto concesso.
Il Socio che riscontrando la succitata comunicazione, pur pagando, non occupa con la propria barca il posto concessogli entro il 31/12 dell’anno di assegnazione decade dall’assegnazione stessa e dal punteggio acquisito, salvo diritto di ripresentare domanda.

Art. 14 – Cessione dell’imbarcazione

Il Socio che cede ad altri in proprietà la propria imbarcazione in banchina od ormeggiata nello specchio acqueo in concessione alla Sezione, non può cedere al nuovo proprietario alcun diritto circa il posteggio e/o l’ormeggio, salvo quanto previsto dal precedente art. 10 del presente regolamento.
Il Socio che intende sostituire la propria imbarcazione con altra di superiori dimensioni deve chiedere autorizzazione scritta al C.D. che deciderà secondo le disponibilità effettive di spazi, e solo dopo aver ricevuto autorizzazione scritta il richiedente potrà introdurre all’ormeggio l’imbarcazione in questione, pagando la differenza sulla quota una tantum di accesso in base al nuovo metraggio.
Nel caso non ci fosse possibilità per esigenze tecniche, la richiesta di ampliamento verrà inclusa in un elenco cronologico e lo spazio che successivamente si rendesse disponibile verrà assegnato in ordine di priorità di domande.
I nominativi inseriti in detto elenco avranno la precedenza su quelli facenti parte dell’elenco delle domande di prima assegnazione di posto barca.
In caso di decesso del Socio intestatario dell’uso del posto barca, la concessione è rinnovata a favore di un erede legittimo senza l’obbligo di versamento della quota di accesso una tantum. Quest’ultimo peraltro ha facoltà di rinunciare all’assegnazione in favore di un Socio comproprietario del de cuius, che sarà soggetto agli obblighi di prima assegnazione. Altri eventuali casi di successione saranno presi in esame dal C.D..

Art. 15 – Ospitalità di imbarcazioni di Soci non assegnatari di posto barca

I Soci non assegnatari di posto barca nello specchio acqueo in concessione alla Sezione e proprietari di imbarcazione, possono fare richiesta di ospitalità per periodi limitati nel tempo (comunque non più di sei mesi nell’arco dell’anno salvo il caso in cui non ci siano altre domande) al C.D., che in base alle disponibilità di spazio e all’ordine cronologico delle domande provvederà alla eventuale assegnazione.
Ammontare e modalità di pagamento delle quote di ospitalità verranno stabiliti dal C.D. con apposite delibere. L’elenco cronologico delle domande avrà validità annuale e andrà a scadere al 31/12 di ciascun anno.
Nell’assegnazione dell’eventuale ospitalità il C.D. dovrà tenere conto dell’anzianità delle richieste.
Il Socio della L.N.I. in ospitalità, con la propria imbarcazione, presso i pontili della Sezione è tenuto a ritirare l’imbarcazione stessa entro 24 ore dalla richiesta da parte del C.D..

Art. 16 – Alaggio, manutenzione e riparazioni delle imbarcazioni dei Soci

I Soci assegnatari di posto barca che per manutenzione ed altri motivi desiderino tirare in secco la propria imbarcazione debbono farne richiesta in Segreteria con pagamento anticipato della tariffa in vigore fissata dal C.D..
Il turno di alaggio e varo sarà disciplinato dal Consigliere responsabile del piazzale in base all’ordine cronologico di presentazione della richiesta, ai lavori da effettuare e compatibilmente con la disponibilità di spazio a terra, salvo i casi di emergenza.
La durata massima della sosta sul piazzale sarà stabilita in base ai lavori da effettuare, alle dimensioni e caratteristiche dell’imbarcazione e al periodo in cui questa sarà alata, dal Consigliere responsabile secondo criteri generali stabiliti da apposita delibera del C.D..
Nel caso di gravi incidenti che compromettano la navigabilità dell’imbarcazione il Socio proprietario della stessa potrà fare motivata richiesta al Consiglio Direttivo che valuterà se concedere una eventuale proroga del suddetto termine.
I Soci proprietari di imbarcazioni non titolari d’ormeggio presso la Sezione potranno eseguire lavori alla propria imbarcazione compatibilmente con le esigenze di spazio sul piazzale e saranno loro applicate tariffe di alaggio e varo speciali deliberate dal C.D..
Permanenze a terra di durata superiore al massimo concordato saranno soggette al pagamento di una "indennità giornaliera extra di occupazione piazzale" fissata da apposita delibera del C.D..
Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, i tempi, le modalità, i costi, le eventuali penalità per ritardi e quant’altro, saranno regolamentati da delibere del C.D..
Qualora un Socio debba far eseguire dei lavori alla propria imbarcazione, ed intenda avvalersi dell’opera di terzi, dovrà segnalare in Segreteria il nome dell’impresa, ditta e/o persona che eseguirà i lavori e che dovrà rispettare gli orari stabiliti dal C.D. e i criteri generali di sicurezza sul lavoro. Se i lavori saranno eseguiti autonomamente dal Socio, quest’ultimo dovrà rispettare i criteri generali di sicurezza sul lavoro.
Alla manovra di alaggio e varo dovrà presenziare il proprietario dell’imbarcazione o un suo rappresentante delegato e dette operazioni dovranno tassativamente ed esclusivamente essere eseguite dal personale incaricato dal C.D. sotto la direzione e sorveglianza del responsabile della sicurezza o di un suo delegato.

Art. 17 – Imbarcazioni di servizio

I mezzi di servizio di proprietà del Sodalizio non possono essere impiegati se non per l’uso cui essi sono destinati da apposite delibere del C.D..
Ogni mezzo sarà dotato di un diario delle uscite in cui dovranno essere annotati:
  1. nome e cognome dell’assegnatario in uso
  2. data e ora dell’uscita
  3. data e ora del rientro
  4. eventuali osservazioni circa lo stato dell’imbarcazione
Il C.D. designerà uno o più responsabili delle imbarcazioni di servizio di proprietà della Sezione definendo nelle relative delibere compiti e responsabilità e il responsabile dovrà, tra l’altro, curare la tenuta del sopra descritto diario.
I battellini di servizio di proprietà dei Soci debbono essere sistemati a bordo delle rispettive imbarcazioni.
Le opere di manutenzione e riparazione dovranno avvenire nello spazio a terra riservato a tale scopo da apposita deliberazione del C.D. nella piena osservanza e nel rispetto delle norme di sicurezza come da successivo art. 19 del presente regolamento.

Art. 18 – Provvedimenti in caso di necessità e/o di emergenza

Qualora la Sezione dovesse rinunciare temporaneamente o a titolo definitivo ad una parte dello specchio acqueo in concessione, tale spazio dovrà essere lasciato libero dai Soci assegnatari dell’uso del posto barca secondo il criterio della minore anzianità dell’assegnazione del posto barca stesso, fatto salvo ogni diverso eventuale accordo tra i Soci assegnatari stessi.
Qualora per modificare o riparare opere a terra o in mare sia riconosciuta la necessità di rimuovere, mettere a mare o tirare in secco le imbarcazioni, cambiarne gli ormeggi, etc., ne sarà dato tempestivo avviso ai singoli Soci proprietari affinché provvedano, a loro spese, a quanto necessario; in difetto, sarà provveduto d’ufficio a tutto rischio e spese degli interessati.
In caso di emergenza, per motivi di sicurezza, il C.D. tramite persone dallo stesso incaricate potrà intervenire in via d’urgenza sulle imbarcazioni dei Soci, salvo successiva comunicazione al proprietario.
Se, per incuria o negligenza del proprietario, l’imbarcazione si trovi in situazioni di pericolo, il C.D. o persona da questo delegata potrà, senza che ciò costituisca un obbligo, intervenire per impedire la perdita o il deterioramento dell’imbarcazione, addebitando al proprietario le relative spese.

Art. 19 – Norme di sicurezza

Tutti i Soci sono obbligati, in qualunque momento, alla scrupolosa osservanza di tutte le normative di sicurezza vigenti.
Le imbarcazioni ormeggiate debbono essere dotate di ormeggi efficienti, di quanto altro possa impedire l’allagamento e munite di parabordi su due lati in numero e dimensioni proporzionate all’imbarcazione.
Le imbarcazioni tirate in secco debbono essere invasate e munite di taccate in modo che ne sia assicurata la stabilità a cura del personale addetto.
Attrezzature, remi, sagole, ancore, ceste, tender od altro debbono essere contenuti nelle rispettive imbarcazioni e negli appositi stipetti o negli spazi comuni eventualmente adibiti e regolamentati dal C.D..
Le manovre delle imbarcazioni ai pontili dovranno essere eseguite con la massima cautela allo scopo di evitare danni alle persone o cose.

Art. 20 – Assicurazioni e responsabilità

Il sodalizio non risponde in nessun caso dei danni derivanti alle persone ed alle cose sia durante la sosta delle imbarcazioni all’ormeggio, sia a terra.
Tutte le imbarcazioni di proprietà dei Soci dovranno essere assicurate dagli stessi per R.C. incendio e furto in osservanza delle leggi vigenti.
Il C.D. provvederà ad assicurare la Sezione per la R.C. derivante dallo svolgimento di tutte le attività di competenza della Sezione stessa.

Art. 21 – Registro della Lega Navale Italiana

L’iscrizione è obbligatoria per le unità da diporto di proprietà della struttura periferica, siano esse assegnate dalla Presidenza Nazionale o acquistate dalla struttura periferica, e per le unità da diporto dei Soci, battenti bandiera di uno degli Stati dell’Unione Europea, che fruiscono o chiedano di fruire dell’assegnazione di un posto barca (ormeggio, ancoraggio, rimessaggio, etc.) nella sede nautica o che intendono alzare il guidone sociale o partecipare a regate o competizioni sportive in nome della Lega Navale Italiana.
L’inosservanza di tale disposizione comporterà per il Socio inadempiente le conseguenze previste dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento allo Statuto e dalle circolari e direttive della Presidenza Nazionale in materia.
Per iscrivere la propria imbarcazione nel Registro della L.N.I. secondo le norme stabilite dalla Presidenza Nazionale, i Soci devono presentare domanda alla Segreteria della Sezione.

Art. 22 – Pontili galleggianti

La manutenzione dei pontili, delle catenarie, dei copri morti, degli ancoraggi per gli ormeggi delle imbarcazioni (prua e poppa), di proprietà della Sezione, compete alla Sezione stessa; mentre i terminali di fibra tessile con i diversi dispositivi di fissaggio a bordo sono a carico dei Soci proprietari delle imbarcazioni. Detti terminali dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle imbarcazioni e sostituiti qualora il logorio ne dovesse compromettere la solidità, e dotati di appropriato ammortizzatore. In mancanza, il responsabile della sicurezza, previa autorizzazione del C.D., provvederà alla sostituzione, riparazione, messa in opera di quanto necessario a spese del proprietario dell’imbarcazione in difetto.
Il transito sui pontili deve essere libero da ostacoli; a tal fine è vietato depositare battellini, scalandroni ed altro materiale ingombrante. È severamente vietato transitare sui pontili con mezzi motorizzati, biciclette e/o altri mezzi similari.
La lunghezza degli ormeggi di poppa di ciascuna imbarcazione, come sopra, obbligatoriamente muniti di appositi ammortizzatori, deve essere regolata in modo che lo scalandrone non invada il pontile e possa costituire un pericolo per chi vi transita. I Soci potranno fare uso delle apposite prese d’acqua per lavare e risciacquare, con la dovuta moderazione, le proprie imbarcazioni, evitando ogni spreco. A tal fine le manichette dovranno essere dotate di dispositivo di chiusura.
I Soci potranno fare uso delle apposite prese di corrente per esigenze di bordo, con la dovuta moderazione ed evitando inutili sprechi e/o sovraccarichi pericolosi. È fatto divieto di lasciare le prese delle colonnine collegate con l’imbarcazione in assenza di persone a bordo e/o presso la sede nautica. Analogamente è assolutamente vietato lasciare l’imbarcazione incustodita collegata con l’impianto elettrico a terra nelle ore notturne. In caso di dimenticanza il responsabile pro tempore della sede nautica è autorizzato a sconnettere l’impianto, eventualmente anche accedendo a bordo dell’imbarcazione interessata e nessun reclamo da parte del Socio sarà preso in esame dalla Sezione in relazione a quanto sopra.
La prova motori con imbarcazioni agli ormeggi dovrà essere effettuata sempre in folle per evitare trazioni sugli ancoraggi dei pontili. Le prove motore sono consentite nei modi e nei momenti che non arrechino danno o disturbo ai Soci delle imbarcazioni vicine e comunque regolamentata da ordine di servizio da parte del C.D..
Sui pontili i bambini di età inferiore ai 12 anni dovranno accedere accompagnati da adulti.
È severamente vietato accedere all’interno della sede nautica con mezzi motorizzati se non eccezionalmente autorizzati dal C.D., così come è vietato ingombrare con qualsiasi mezzo l’accesso alla stessa.

CAPO V: Varie

Art. 23 – Spazi a terra

Gli spazi a terra, all’aperto o al coperto, non adibiti dal C.D. ad usi specifici, sono comuni e, pertanto, la loro utilizzazione dovrà essere effettuata tenendo conto della esigenza di tutti i Soci.
Qualsiasi materiale sistemato negli spazi della Sezione senza che ne sia stata richiesta ed ottenuta autorizzazione scritta sarà sgomberato a cura del C.D. stesso nei modi che crederà più opportuni con relative spese a carico del Socio inadempiente.

Art. 24 – Deposito motori e recipienti

È assolutamente vietato lasciare motori fuoribordo e recipienti con combustibile in qualunque spazio della sede a mare, sia coperto che scoperto, in base alle normative di sicurezza vigenti. Il personale addetto confischerà quanto lasciato in contrasto con tali normative e nessun reclamo potrà essere presentato alla Sezione dal proprietario trasgressore.

Art. 25 Stipetti

Gli stipetti vengono assegnati dal C.D. ai Soci che ne facciano richiesta alla Segreteria compatibilmente alla disponibilità, dietro pagamento di una quota annua stabilita dal C.D..
Su ogni stipetto dovrà essere apposto il nominativo dell’assegnatario o il numero di assegnazione. Presso la Segreteria è disponibile l’elenco relativo. Gli stipetti trovati chiusi senza possibilità di riconoscimento verranno d’autorità aperti e sgombrati.

Art. 26 – Ospitalità di imbarcazione

L’ospitalità di imbarcazioni per manifestazioni e/o per cause di forza maggiore sarà regolamentata, nell’osservanza dei principi e delle direttive della Presidenza Nazionale, mediante l’emissione da parte del C.D. di apposite delibere e/o ordini di servizio in merito.

Art. 27 – Comportamento dei Soci

Il comportamento dei Soci e degli eventuali ospiti, durante la permanenza nella sede nautica, dovrà essere improntato al reciproco rispetto delle norme di civile convivenza.
Ovviamente ciascun Socio è ritenuto responsabile del contegno delle persone che avrà invitato.
I Soci che accedono alla sede nautica con cani devono provvedere che gli stessi siano tenuti al guinzaglio ed abbiano la museruola, come da normativa comunale vigente. Eventuali danni provocati a persone e/o cose sono a totale carico del Socio proprietario dell’animale.

Art. 28 - Impianti comuni della Sede

Art. 29 – Personale addetto alla Sede
Il personale addetto alla Sede o i Soci ai quali siano stati assegnati particolari incarichi rispondono al C.D. per le attività e i compiti loro affidati.

Art. 30 – Variazioni al Regolamento

Le variazioni al presente regolamento potranno essere adottate in sede di Assemblea ordinaria con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.

Art. 31

Per quanto non previsto dal presente Regolamento Interno dovrà farsi riferimento al Regolamento Nazionale.

Art. 32 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e successivo esame e ratifica da parte della Presidenza Nazionale (art. 28 n° 2 lettera f del Regolamento allo Statuto Nazionale aggiornato al 1 Luglio 2001).

ALLEGATO A

Gli importi indicati negli allegati A, B, 1 e 2 sono puramente indicativi.
 

METODO DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE SUPPLEMENTARE
A QUELLA NAZIONALE E RELATIVA AL SOCIO ORDINARIO SENZA POSTO BARCA
       
VOCI PER LA COPERTURA IMPORTI DI SPESA   IMPORTI PARZIALI
DELLE SPESE DI GESTIONE PREVISTI ANNO 2002 PERCENTUALE ANNO 2002
       
STIPENDI - CONTRIBUTI TFR      
PER PERSONALE AMM.VO 49 500 000 30% 14 850 000
GUARDIANAGGIO 5 000 000 10% 500 000
IMPRESA PULIZIA 15 000 000 10% 1 500 000
COMPENSI CONSULENTI 5 000 000 10% 500 000
ASSICURAZIONI 16 000 000 20% 3 200 000
ICI FABBRICATO SEDE 600 000 50% 300 000
SPESE DI SEGRETERIA 5 500 000 50% 2 750 000
TELECOM 6 500 000 20% 1 300 000
ENEL 12 000 000 20% 2 400 000
AMGA 5 500 000 20% 1 100 000
ACQUEDOTTO 5 500 000 20% 1 100 000
TASSE RIFIUTI SOLIDI URBANI 2 500 000 20% 500 000
TASSA STAZIONAMENTO 2 000 000 20% 400 000
TASSE E CONCESSIONI 1 250 000 20% 250 000
ACQUISTO BENI 6 000 000 50% 3 000 000
MANUTENZIONE ORDINARIA 21 000 000 30% 6 300 000
IMPOSTE IRAP 6 000 000 30% 1 800 000
       
    TOTALE 41 750 000
SOCI ORDINARI ALLA DATA DEL 31/08/01 N° 486  
     
  QUOTA SUPPLEMENTARE DI GESTIONE ANNO 2002 85 905
QUOTA COMPLESSIVA DOVUTA DAL SOCIO ORDINARIO SENZA BARCA (SUPERIORE A 18 ANNI):    
QUOTA NAZIONALE L.N.I. 40 000  
QUOTA SUPPLEMENTARE DI GESTIONE 85 905  
CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA 15 500  
QUOTA COMPLESSIVA 141 405  



ALLEGATO B


METODO DI CALCOLO PER LA VALUTAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE SUPPLEMENTARE
A QUELLA NAZIONALE E RELATIVA AL SOCIO ORDINARIO CON POSTO BARCA
       
VOCI PER LA COPERTURA IMPORTI DI SPESA   IMPORTI PARZIALI
DELLE SPESE DI GESTIONE PREVISTI ANNO 2002 PERCENTUALE ANNO 2002
       
STIPENDI - CONTRIBUTI TFR      
PER PERSONALE TECNICO 53 500 000 100% 53 500 000
STIPENDI - CONTRIBUTI TFR      
PER PERSONALE AMM.VO 49 500 000 70% 34 650 000
GUARDIANAGGIO 5 000 000 90% 4 500 000
IMPRESA PULIZIA 15 000 000 90% 13 500 000
COMPENSI CONSULENTI 5 000 000 90% 4 500 000
ASSICURAZIONI 16 000 000 80% 12 800 000
ICI FABBRICATO SEDE 600 000 50% 300 000
SPESE DI SEGRETERIA 5 500 000 50% 2 750 000
TELECOM 6 500 000 80% 5 200 000
ENEL 12 000 000 80% 9 600 000
AMGA 5 500 000 80% 4 400 000
ACQUEDOTTO 5 500 000 80% 4 400 000
TASSE RIFIUTI SOLIDI URBANI 2 500 000 80% 2 000 000
TASSA STAZIONAMENTO 2 000 000 80% 1 600 000
TASSE E CONCESSIONI 1 250 000 80% 1 000 000
ACQUISTO BENI 6 000 000 50% 3 000 000
MANUTEN. ORDINARIA SEDE 21 000 000 70% 14 700 000
MANUTEN. PONTILI E CATENARIE 20 000 000 100% 20 000 000
MANUTENZIONE GRU 13 000 000 100% 13 000 000
IMPOSTE IRAP 6 000 000 70% 4 200 000
       
    TOTALE 209 600 000
SUPERFICIE TOTALE DELLE BARCHE MESSE IN ACQUA
(VEDI ALLEGATO 2)
m2 1961  
     
QUOTA ANNUALE COMPLESSIVA DOVUTA DAL SOCIO CON POSTO BARCA:    
QUOTA NAZIONALE L.N.I. 40 000  
QUOTA SUPPLEMENTARE DI GESTIONE 85 905  
QUOTA PER POSTO BARCA A MQ   106 884
CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA A MQ   15 500
QUOTA COMPLESSIVA (DOVE N=MQ BARCA) 125 905+ 122 384xn



ALLEGATO N. 1
CALCOLO CONTRIBUTO ATTIVITA’

Percentuale applicata per il calcolo contributo attività sportiva determinata dalla Assemblea Ordinaria dei Soci del 19 Dicembre 1997:
19% circa su quota supplementare di gestione (80 000 x 19% = lire 15 200)
arrotondato a lire 15 500

Quota supplementare Socio Ordinario senza posto barca lire 15 500
Quota supplementare Socio Ordinario con barca lire 15 500 x mq
Quota Soci Familiari pari al 40% della quota supplementare di gestione
Lire 80 000 x 40% = lire 32 000

QUOTA SOCIO FAMILIARE SUPERIORE A 18 ANNI
Quota nazionale 12 000
Quota Supplementare di gestione 32 000
Quota sociale 44 000

QUOTA SOCIO FAMILIARE INF. AI 18 ANNI
Quota nazionale 6 000
Quota Supplementare di gestione 32 000
Quota sociale 38 000

QUOTA SOCIO ORDINARIO INF. AI 18 ANNI
Quota nazionale 18 000
Quota Supplementare di gestione 32 000
Quota sociale 50 000



ALLEGATO N. 2

Computo della superficie totale delle barche esistenti al 31/08/2001
 

Posti barca occupati sul pontile a monte 42
Posti barca occupati sul pontile a mare 49
Posti barca fronte piazzale 9
Posti barca occupati in banchina 3
Totale
103
   
Posti barca per servizio sociale sul pontile a monte 2 gommoni
Posti barca confinanti UDP 1 Olivia
Posto barca precario sul pontile a mare 1 Bren
Posto barca precario fronte piazzale 1
Totale
5
Totale posti barca in mare
108
   
Superficie in acqua posti barca Soci mq 1921
Superficie imbarcazioni sociali mq 40
Totale superficie spazio acqueo mq
1961

Di anno in anno la superficie delle barche potrebbe variare al variare del numero delle imbarcazioni oppure per la sostituzione di alcune di esse con altre aventi superficie diversa.