REGOLAMENTO
INTERNO
approvato dall’Assemblea dei Soci il
24 Maggio 2002
e ratificato dalla Presidenza Nazionale
il 12 Settembre 2002
INDICE
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CAPO I: Generalità e
struttura giuridico amministrativa
Art. 1 - Finalità della
Sezione
Art. 2 - Rappresentanza legale
ed organi collegiali
Art. 3 - Patrimonio della Sezione
ed entrate finanziarie
Art. 4 - Gestione finanziaria
Art. 5 - Sedi e Gruppi Sportivi
CAPO II: Soci
Art. 6 - Delle categorie dei
Soci
Art. 7 - Modalità di
ammissione
CAPO III: Delle quote sociali
Art. 8 - Quote supplementari
e tassa d’ingresso
CAPO IV: Posto barca
Art. 9 - Domanda
Art. 10 - Concessione dell’uso
del posto barca
Art. 10bis – Attività
promozionali indette dalla Sezione – partecipazione dei Soci
Art. 11 – Parametri per la
redazione della lista di attesa per la concessione d’uso del posto barca
Art. 12 – Registrazione punteggi
per la redazione della lista di attesa
Art. 13 – Comunicazione dell’avvenuta
assegnazione
Art. 14 – Cessione dell’imbarcazione
Art. 15 – Ospitalità
di imbarcazioni di Soci non assegnatari di posto barca
Art. 16 – Alaggio, manutenzione
e riparazioni delle imbarcazioni dei Soci
Art. 17 – Imbarcazioni di servizio
Art. 18 – Provvedimenti in
caso di necessità e/o di emergenza
Art. 19 – Norme di sicurezza
Art. 20 – Assicurazioni e responsabilità
Art. 21 – Registro della Lega
Navale Italiana
Art. 22 – Pontili galleggianti
CAPO V: Varie
Art. 23 – Spazi a terra
Art. 24 – Deposito motori e
recipienti
Art. 25 - Stipetti
Art. 26 – Ospitalità
di imbarcazione
Art. 27 – Comportamento dei
Soci
Art. 28 - Impianti comuni della
Sede
Art. 29 – Personale addetto
alla Sede
Art. 30 – Variazioni al Regolamento
Art. 31
Art. 32 – Entrata in vigore
ALLEGATO A
ALLEGATO B
ALLEGATO N. 1
ALLEGATO N. 2
CAPO I: Generalità
e struttura giuridico amministrativa
Art 1 - Finalità
della Sezione
La Sezione di Genova della Lega Navale Italiana ha per
fine la realizzazione degli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto Nazionale
della L.N.I. approvato con D.P.R. 18/5/1985 n. 531 e sue successive modifiche.
Essa opera attraverso la struttura di associazione
non riconosciuta di cui all’art. 36 C.C. ed è soggetta nella sua
azione alle norme di legge nonché a quelle dello Statuto e del Regolamento
Nazionale della L.N.I. attualmente in vigore.
Art. 2 - Rappresentanza
legale ed organi collegiali
La Sezione è retta da un Presidente eletto dal
Consiglio Direttivo che ne ha la legale rappresentanza ed esercita le sue
funzione come stabilito dall’art. 27 del Regolamento allo Statuto.
Gli organi collegiali sono:
-
l’Assemblea dei Soci
-
il Consiglio Direttivo di Sezione
-
il Collegio dei Revisori dei Conti
-
il Collegio dei Probiviri
Composizione, competenze e modalità di elezione
degli organi sezionali sono stabilite dallo Statuto Nazionale della L.N.I.
(art. 25, 26, 27, 28, 29) e dal relativo Regolamento (art. 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30) e sue successive modifiche.
In caso di commissariamento si applicano gli artt.
30 dello Statuto e 31 del Regolamento e loro successive modifiche.
Art. 3 - Patrimonio della
Sezione ed entrate finanziarie
Il patrimonio della Sezione è costituito da attrezzature,
pontili, imbarcazioni, mezzi di sollevamento ed ogni altro bene di proprietà
della Sezione nonché eventuali somme introitate dalla Sezione che
l’Assemblea dei Soci delibera di accantonare quale fondo di riserva patrimoniale.
L’impiego o la destinazione delle somme liquide
accantonate nell’eventuale fondo di riserva patrimoniale alla chiusura
dell’esercizio finanziario deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci
successiva, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 4 del presente
regolamento.
Le entrate finanziarie della Sezione si distinguono
in ordinarie e straordinarie.
Le entrate finanziarie ordinarie sono costituite:
-
dalle quote supplementari di cui all’art. 6.4 del Regolamento
dello Statuto Nazionale;
-
dalle quote dell’assegnazione dell’ormeggio;
-
nonché da ogni altro provento conseguente ad
attività svolta dalla Sezione nel corso dell’esercizio finanziario
a norma di Statuto e di Regolamento (ad esempio: corsi per il rilascio
di patenti nautiche, corsi di vela, etc.).
Le entrate finanziarie straordinarie sono rappresentate
da:
-
lasciti, donazioni;
-
sopravvenienze attive;
-
oblazioni, liquidazioni di beni patrimoniali;
-
elargizioni e sovvenzione di Enti pubblici o privati
e della Presidenza Nazionale.
Art. 4 - Gestione finanziaria
La gestione finanziaria annuale deve essere assicurata
attraverso le entrate ordinarie e a tal fine il Consiglio Direttivo (d’ora
in avanti indicato con C.D.) annualmente stabilisce l’ammontare delle quote
supplementari sulla base dei criteri di cui all’art. 8 del presente regolamento.
Il ricorso al fondo di riserva patrimoniale, vendita di beni patrimoniali,
e l’utilizzo delle entrate straordinarie deve essere preventivamente approvato
dall’Assemblea dei Soci.
In caso di indifferibile e comprovata necessità,
nonché in caso di manifesta e provata utilità e vantaggio
sociale, il C.D., sotto la personale responsabilità dei suoi componenti
(art. 27 dello Statuto Nazionale), può deliberare in via d’urgenza
di attingere al fondo di riserva o l’utilizzo immediato delle entrate straordinarie.
È fatta salva la ratifica del suo operato
da parte della prima Assemblea dei Soci successiva alla delibera stessa.
L’assunzione di personale a tempo indeterminato
dovrà avvenire soltanto dietro autorizzazione dell’Assemblea dei
Soci. In caso di urgente necessità il C.D., dopo aver preso atto
della eventuale mancanza di volontariato, potrà assumere personale
limitatamente al periodo del suo mandato.
Per quanto non previsto dal presente articolo, l’amministrazione
della Sezione è regolamentata dall’art. 34 del Regolamento dello
Statuto Nazionale.
Art. 5 - Sedi e Gruppi Sportivi
Allo scopo di promuovere la realizzazione dei fini statutari
la sezione si è dotata di una sede nautica e di rappresentanza ed
ha costituito Gruppi Sportivi, aventi sede in via al Molo Giano – Genova
Porto.
Nella Sezione agiscono attualmente i seguenti Gruppi
Sportivi:
-
vela
-
modellisti
-
pesca sportiva
-
sub (costituito dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento)
Il Consigliere agli Sport, coadiuvato dai Direttori
Tecnici dei Gruppi Sportivi, deve redigere il Regolamento interno di ciascun
Gruppo Sportivo in conformità alle norme del citato Regolamento
Nazionale per i Gruppi Sportivi della L.N.I. edizione 24/6/1979 (art. 6
comma 4).
CAPO II: Soci
Art. 6 - Delle categorie
dei Soci
La qualifica e le categorie dei Soci della Sezione sono
regolate dall’art. 6 dello Statuto Nazionale e dagli artt. 3 e 4 del Regolamento
Nazionale ed eventuali successive modifiche.
I Soci ordinari con diritto di accedere alle strutture
ed agli impianti sono tenuti a pagare oltre alla quota della Presidenza
Nazionale, anche quella di cui all’art. 6.4 del Regolamento allo Statuto.
Essi hanno diritto di frequentare la sede e hanno
l’elettorato attivo e passivo in conformità a quanto previsto dallo
Statuto Nazionale e dal Regolamento allo Statuto Nazionale.
I Soci ordinari che rinunciano alla frequentazione
delle infrastrutture sociali sono tenuti a pagare soltanto la quota nazionale,
conservano tutti i diritti di Socio con eccezione dell’elettorato attivo
e passivo e dell’appartenenza ai Gruppi Sportivi (art. 6.5 Regolamento
allo Statuto Nazionale).
Nel caso in cui a favore dei Soci la Sezione organizzi
corsi, manifestazioni, attività didattiche, uscite in mare, etc.,
potranno essere poste a loro carico quote supplementari per l’attività
svolta a loro favore dalla Sezione.
I Soci familiari sono tenuti a pagare la quota nazionale
stabilita per detta categoria alla Presidenza Nazionale, nonché
una quota supplementare per l’uso delle strutture sociali, possono prendere
parte a tutte le manifestazioni sociali tranne che alle Assemblee ordinarie
e straordinarie della Sezione e non possono rivestire cariche sociali (art.
4f del Regolamento allo Statuto Nazionale).
I Soci familiari che rinunciano alla frequenza delle
infrastrutture sociali sono tenuti a pagare soltanto la quota nazionale.
Quote supplementari per l’uso delle strutture della
Sezione dovranno essere poste a carico anche dei Soci frequentatori.
I Soci della Sezione hanno facoltà di versare
anticipatamente le quote annuali fino ad un massimo di tre annualità,
che per un triennio rimarranno invariate nonostante successivi aumenti
della quota.
Nell’ipotesi di cessazione della qualità
di Socio per dimissioni, radiazione o morte, essi o i loro eredi non avranno
diritto al rimborso delle quote anticipatamente versate.
Art. 7 - Modalità
di ammissione
Le modalità di ammissione sono regolate dall’art.
5 del Regolamento Nazionale come segue:
-
mediante presentazione di domanda sottoscritta da parte
di due Soci ordinari o assimilati, già iscritti alla Sezione da
almeno tre anni;
-
mediante presentazione di domanda con allegato certificato
del Casellario Giudiziario o autocertificazione.
Nelle domande di ammissione alla Sezione, il cui testo
deve essere conforme allo schema di cui all’allegato "a" del Regolamento
allo Statuto, gli aspiranti, dopo aver preso attenta visione dello Statuto
Nazionale della L.N.I., del regolamento allo Statuto e del Regolamento
Interno della Sezione vigenti, dovranno:
-
indicare la categoria nella quale desiderano essere
inquadrati;
-
sottoscrivere il formale impegno di accettazione e di
disciplinata osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti sopra
richiamati;
-
dichiarare sotto la personale responsabilità
di essere incensurati e di non aver precedenti penali, dando atto che il
mendacio su tale circostanza costituirà motivo di immediata risoluzione
del rapporto associativo con la Sezione e di radiazione dalla Lega Navale
Italiana.
Nelle domande di riammisione alla Sezione o trasferimento
da altra struttura periferica il cui testo deve essere conforme allo schema
di cui all’allegato "a" del Regolamento allo Statuto, gli aspiranti, dopo
aver preso attenta visione dello Statuto Nazionale della L.N.I., del Regolamento
allo Statuto e del Regolamento Interno della Sezione vigenti, dovranno:
-
indicare la categoria nella quale desiderano essere
inquadrati;
-
indicare se per trasferimento il numero della tessera,
la scheda di iscrizione e la data dell’organo periferico di provenienza;
-
ovvero se per riammissione, indicare il motivo della
precedente perdita della qualifica di Socio;
-
sottoscrivere il formale impegno di accettazione e di
disciplinata osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti sopra
richiamati;
-
dichiarare sotto la personale responsabilità
di essere incensurati e di non aver precedenti penali, dando atto che il
mendacio su tale circostanza costituirà motivo di immediata risoluzione
del rapporto associativo con la Sezione e di radiazione dalla Lega Navale
Italiana.
Le domande compilate come indicato al punto "a" saranno
esposte per un periodo di quindici giorni nel quadro murale della Sezione.
Trascorso tale termine senza che siano state sollevate
opposizioni motivate da parte degli Associati, il C.D., vagliata la sussistenza
di tutte le condizioni, delibererà l’ammissione a Socio del richiedente.
Il rifiuto all’ammissione dovrà essere motivato,
l’interessato potrà opporvisi in dirizzando il ricorso al C.D. entro
dieci giorni dalla data di notifica del rigetto della domanda.
L’ulteriore deliberazione del C.D. avrà carattere
definitivo e inappellabile.
CAPO III: Delle quote
sociali
Art. 8 - Quote supplementari
e tassa d’ingresso
Le quote sociali supplementari previste dall’art. 6
n° 4 del Regolamento allo Statuto Nazionale saranno determinate in
relazione alle singole categorie di Soci, in proporzione all’uso delle
infrastrutture da parte dei medesimi secondo le percentuali di cui alle
tabelle degli allegati A, B e 1.
Inoltre:
-
il Socio ordinario che rinnova il tesseramento dopo
il 31 Marzo ed entro il 30 Giugno è tenuto al pagamento di una indennità
di mora del 10% dell’importo delle quote nazionali e supplementari dovute;
-
il Socio ordinario che rinnova il tesseramento dopo
il 30 Giugno ed entro il 30 Settembre di ciascun anno è tenuto al
pagamento di una indennità di mora del 20% dell’importo delle quote
nazionali e supplementari dovute.
La metà dell’indennizzo di mora sulla quota nazionale
è dovuta alla Presidenza Nazionale, cui dovrà essere trasmessa
con gli elenchi dei rinnovi, in aggiunta alla quota annuale.
L’indennità di mora sulle quote supplementari
è a totale beneficio della struttura periferica.
È facoltà del C.D. di far pagare le
quote posto barca in due rate: il 50% entro il 31 Marzo di ogni anno e
il rimanente 50% entro il 30 Giugno di ogni anno. Non saranno ammessi ulteriori
frazionamenti di dette quote.
Il ritardato pagamento oltre le date suddette comporterà
l’applicazione dell’indennità di mora come sopra descritto.
Il C.D. può stabilire altresì a carico
dei nuovi soci in relazione ai servizi richiesti una quota straordinaria
"una tantum", da destinare tassativamente in attività volte la perseguimento
degli scopi istituzionali, qualora, nel quinquennio precedente la domanda
d’iscrizione, siano state versate dagli iscritti quote straordinarie mirate
al ripristino o al potenziamento della Sezione.
Al momento dell’assegnazione di ormeggio o di posto
a terra, il Socio assegnatario è tenuto a pagare, oltre alla quota
annuale di assegnazione in base ai metri quadri concessi in uso, una quota
di accesso per la concessione del posto barca, una tantum, per concorso
alle spese di esercizio e manutenzione della sede nautica nella misura
pari ad una annualità.
Delle quote sociali annuali e di eventuali versamenti
straordinari introitati dovrà essere fatta esplicita annotazione
sulla scheda personale del Socio.
Non è ammesso né il rimborso né
la restituzione delle oblazioni e delle quote sociali versate a qualsiasi
titolo alla Sezione, salvo il caso di errore documentabile.
CAPO IV: Posto barca
Art. 9 - Domanda
Il Socio che desidera ottenere l’assegnazione dell’uso
di un posto barca, dovrà farne domanda scritta a mezzo raccomandata
su apposito modulo, allegando copia dei documenti dell’imbarcazione previsti
dalle vigenti norme di legge.
-
Qualora l’imbarcazione non sia soggetta ad immatricolazione,
il Socio dovrà allegare documento comprovante la proprietà,
e/o autocertificazione, etc.
-
In caso di comproprietà dell’imbarcazione dovranno
essere specificati i nominativi dei comproprietari e dovrà essere
designato, tra i comproprietari, quello che assumerà la titolarità
dell’assegnazione dell’ormeggio e la responsabilità nei confronti
della Sezione.
-
Nel caso di due proprietari, l’assegnatario dovrà
avere una quota di proprietà pari al 50% dei carati dell’imbarcazione.
Ove invece i proprietari siano più di due, la quota di proprietà
dell’assegnatario dovrà essere non inferiore a quella degli altri
comproprietari. Tale ripartizione dovrà risultare da dichiarazione
notarile sostitutiva sottoscritta con firma autenticata da tutti i caratisti
da contratto di acquisto o da contratto di acquisto registrato con firme
autenticate. Nel caso di Socio comproprietario con comunione dei beni,
la somma dei carati di proprietà in comunione deve essere non inferiore
alla quota di proprietà di uno dei Soci comproprietari.
-
I comproprietari devono essere Soci ordinari della Sezione.
I Soci frequentatori non possono assumere l’assegnazione in uso del posto
barca.
A domanda accolta, l’assegnatario verserà la
quota prevista dalle disposizioni vigenti.
Art. 10 - Concessione dell’uso
del posto barca
Nessuna imbarcazione potrà prendere posteggio
o ormeggio nello specchio acqueo in concessione alla Sezione senza preventiva
autorizzazione del C.D..
Il rilascio della concessione dell’uso del posto
barca sarà deliberato dal C.D., che si ispirerà ai criteri
previsti dal presente regolamento e a quelli contenuti nelle disposizioni
della Presidenza Nazionale, tenendo conto delle disponibilità di
spazio per le dimensioni e le caratteristiche dell’imbarcazione indicate
nella domanda.
In ogni caso la concessione dell’uso del posto barca
potrà avvenire a favore di un Socio ordinario solamente ed esclusivamente:
-
a seguito di assegnazione da parte del C.D. in base
alla graduatoria di cui ai successivi artt. 11 e 12 del presente regolamento:
-
per successione legittima in caso di morte del Socio
titolare del diritto d’uso;
-
in conseguenza di delibera del C.D. nel caso in cui,
trattandosi di unità da diporto in comproprietà, l’assegnatario
del diritto d’uso del posto barca rinunci, per qualsiasi causa, a tale
diritto. In questo caso potrà subentrare il comproprietario che
ne faccia domanda al C.D. alle seguenti condizioni:
-
che la domanda sia sottoscritta da tutti gli altri eventuali
comproprietari;
-
che colui che fa la domanda di assegnazione sia comproprietario
dell’unità fin dal momento della prima assegnazione del diritto
di uso del posto barca o abbia non meno di tre anni di comproprietà
dichiarata alla Segreteria della Sezione.
Non sono previste né ammesse altre forme di acquisizione
della concessione d’uso del posto barca.
Ad ogni imbarcazione, sia essa all’ormeggio che
a terra, è assegnato un posto che non potrà essere mutato
salvo che per esigenza di ordine logistico e pratico e comunque qualora
il C.D. lo consideri utile e necessario nell’interesse della Sezione.
Art. 10bis – Attività
promozionali indette dalla Sezione – partecipazione dei Soci
I Soci ordinari della Sezione sono direttamente chiamati
– come sancito dall’art. 2 del regolamento allo Statuto – a partecipare
a tutte le iniziative di carattere sportivo, culturale e di propaganda
marinara ed altre indette dalla Sezione nell’ambito della propria attività
istituzionale.
Il C.D. delegherà, di volta in volta, il
Consigliere preposto allo svolgimento della manifestazione, il quale potrà
avvalersi di Soci collaboratori per la riuscita della manifestazione.
Il C.D. allargato ai Direttori Tecnici dei Gruppi
Sportivi e dai responsabili dei vari corsi, al termine di ogni anno solare,
procederà alla valutazione dei Soci assegnatari di posto barca,
tenendo anche conto di singole situazioni contingenti legate a problemi
di anzianità, salute, lavoro, etc..
Al termine di tale valutazione il C.D. individuerà
i Soci assegnatari di posto barca che non hanno partecipato ad alcuna attività
e procederà alla eventuale messa in mora mediante lettera R.R..
Persistendo in tale comportamento per un analogo
periodo, il Socio assegnatario d’uso del posto barca incorrerà nella
sanzione della perdita di tale utilizzo, sanzione che verrà deliberata
dal C.D. della Sezione e ratificata dalla prima Assemblea dei Soci successiva
a tale decisione.
Art. 11 – Parametri per
la redazione della lista di attesa per la concessione d’uso del posto barca
Viene assegnato:
-
un punto per ogni anno, più 1/12 di punto per
ogni mese, trascorsi dalla data della domanda di assegnazione del posto;
-
mezzo punto per ogni anno di anzianità di iscrizione
alla Sezione;
-
un punto per ogni anno di carica a delegato Regionale
o Presidente di Sezione;
-
un punto per ogni anno di partecipazione al C.D. come
Consigliere in carica;
-
un punto per ogni anno di incarico come Proboviro;
-
un punto per ogni anno di incarico come Revisore dei
conti;
-
un punto per ogni anno come Direttore Tecnico di un
Gruppo Sportivo;
-
un punto per ogni anno come Istruttore di corsi organizzati
dalla Sezione;
-
il C.D. ha facoltà, in occasione dell’Assemblea
ordinaria annuale dei Soci, di proporre l’attribuzione di un punteggio
per particolari meriti acquisiti da un Socio nell’espletamento delle attività
statutarie, o per particolari incarichi affidati dallo stesso C.D..
Condizione irrinunciabile per l’attribuzione dei punteggi
relativi alle suddette categorie è che il Socio non percepisca,
per lo svolgimento delle attività ivi indicate, nessun emolumento
corrisposto in qualsivoglia forma.
Art. 12 – Registrazione
punteggi per la redazione della lista di attesa
I punteggi dei Soci in lista di attesa vengono registrati
e verbalizzati annualmente dal C.D..
Per la graduatoria non sono cumulabili i punteggi
ottenuti da due o più Soci.
La lista di attesa è pubblica e deve essere
esposta nei locali della sede nautica.
Qualsiasi variazione della lista di attesa deve
trovare riscontro nel registro dei verbali di riunione del C.D..
L’aggiornamento della lista d’attesa con le modalità
di cui sopra viene effettuato al 31/12 di ogni anno e rimane valida per
tutto l’anno successivo.
Art. 13 – Comunicazione
dell’avvenuta assegnazione
Il C.D. delibera le assegnazioni entro il primo trimestre
di ciascun anno sulla base della graduatoria dell’anno precedente.
Ciascun Socio può essere assegnatario di
un solo posto barca.
Il C.D. comunica al Socio l’avvenuta concessione
dell’uso del posto barca mediante lettera raccomandata A.R.; dalla data
di comunicazione decorre l’obbligo di pagamento delle quote stabilite per
il posto barca, pagamento che deve essere effettuato entro 30 giorni dalla
comunicazione ed indipendentemente dall’occupazione del posto concesso.
Il Socio che riscontrando la succitata comunicazione,
pur pagando, non occupa con la propria barca il posto concessogli entro
il 31/12 dell’anno di assegnazione decade dall’assegnazione stessa e dal
punteggio acquisito, salvo diritto di ripresentare domanda.
Art. 14 – Cessione dell’imbarcazione
Il Socio che cede ad altri in proprietà la propria
imbarcazione in banchina od ormeggiata nello specchio acqueo in concessione
alla Sezione, non può cedere al nuovo proprietario alcun diritto
circa il posteggio e/o l’ormeggio, salvo quanto previsto dal precedente
art. 10 del presente regolamento.
Il Socio che intende sostituire la propria imbarcazione
con altra di superiori dimensioni deve chiedere autorizzazione scritta
al C.D. che deciderà secondo le disponibilità effettive di
spazi, e solo dopo aver ricevuto autorizzazione scritta il richiedente
potrà introdurre all’ormeggio l’imbarcazione in questione, pagando
la differenza sulla quota una tantum di accesso in base al nuovo metraggio.
Nel caso non ci fosse possibilità per esigenze
tecniche, la richiesta di ampliamento verrà inclusa in un elenco
cronologico e lo spazio che successivamente si rendesse disponibile verrà
assegnato in ordine di priorità di domande.
I nominativi inseriti in detto elenco avranno la
precedenza su quelli facenti parte dell’elenco delle domande di prima assegnazione
di posto barca.
In caso di decesso del Socio intestatario dell’uso
del posto barca, la concessione è rinnovata a favore di un erede
legittimo senza l’obbligo di versamento della quota di accesso una tantum.
Quest’ultimo peraltro ha facoltà di rinunciare all’assegnazione
in favore di un Socio comproprietario del de cuius, che sarà soggetto
agli obblighi di prima assegnazione. Altri eventuali casi di successione
saranno presi in esame dal C.D..
Art. 15 – Ospitalità
di imbarcazioni di Soci non assegnatari di posto barca
I Soci non assegnatari di posto barca nello specchio
acqueo in concessione alla Sezione e proprietari di imbarcazione, possono
fare richiesta di ospitalità per periodi limitati nel tempo (comunque
non più di sei mesi nell’arco dell’anno salvo il caso in cui non
ci siano altre domande) al C.D., che in base alle disponibilità
di spazio e all’ordine cronologico delle domande provvederà alla
eventuale assegnazione.
Ammontare e modalità di pagamento delle quote
di ospitalità verranno stabiliti dal C.D. con apposite delibere.
L’elenco cronologico delle domande avrà validità annuale
e andrà a scadere al 31/12 di ciascun anno.
Nell’assegnazione dell’eventuale ospitalità
il C.D. dovrà tenere conto dell’anzianità delle richieste.
Il Socio della L.N.I. in ospitalità, con
la propria imbarcazione, presso i pontili della Sezione è tenuto
a ritirare l’imbarcazione stessa entro 24 ore dalla richiesta da parte
del C.D..
Art. 16 – Alaggio, manutenzione
e riparazioni delle imbarcazioni dei Soci
I Soci assegnatari di posto barca che per manutenzione
ed altri motivi desiderino tirare in secco la propria imbarcazione debbono
farne richiesta in Segreteria con pagamento anticipato della tariffa in
vigore fissata dal C.D..
Il turno di alaggio e varo sarà disciplinato
dal Consigliere responsabile del piazzale in base all’ordine cronologico
di presentazione della richiesta, ai lavori da effettuare e compatibilmente
con la disponibilità di spazio a terra, salvo i casi di emergenza.
La durata massima della sosta sul piazzale sarà
stabilita in base ai lavori da effettuare, alle dimensioni e caratteristiche
dell’imbarcazione e al periodo in cui questa sarà alata, dal Consigliere
responsabile secondo criteri generali stabiliti da apposita delibera del
C.D..
Nel caso di gravi incidenti che compromettano la
navigabilità dell’imbarcazione il Socio proprietario della stessa
potrà fare motivata richiesta al Consiglio Direttivo che valuterà
se concedere una eventuale proroga del suddetto termine.
I Soci proprietari di imbarcazioni non titolari
d’ormeggio presso la Sezione potranno eseguire lavori alla propria imbarcazione
compatibilmente con le esigenze di spazio sul piazzale e saranno loro applicate
tariffe di alaggio e varo speciali deliberate dal C.D..
Permanenze a terra di durata superiore al massimo
concordato saranno soggette al pagamento di una "indennità giornaliera
extra di occupazione piazzale" fissata da apposita delibera del C.D..
Compatibilmente con le condizioni meteorologiche,
i tempi, le modalità, i costi, le eventuali penalità per
ritardi e quant’altro, saranno regolamentati da delibere del C.D..
Qualora un Socio debba far eseguire dei lavori alla
propria imbarcazione, ed intenda avvalersi dell’opera di terzi, dovrà
segnalare in Segreteria il nome dell’impresa, ditta e/o persona che eseguirà
i lavori e che dovrà rispettare gli orari stabiliti dal C.D. e i
criteri generali di sicurezza sul lavoro. Se i lavori saranno eseguiti
autonomamente dal Socio, quest’ultimo dovrà rispettare i criteri
generali di sicurezza sul lavoro.
Alla manovra di alaggio e varo dovrà presenziare
il proprietario dell’imbarcazione o un suo rappresentante delegato e dette
operazioni dovranno tassativamente ed esclusivamente essere eseguite dal
personale incaricato dal C.D. sotto la direzione e sorveglianza del responsabile
della sicurezza o di un suo delegato.
Art. 17 – Imbarcazioni
di servizio
I mezzi di servizio di proprietà del Sodalizio
non possono essere impiegati se non per l’uso cui essi sono destinati da
apposite delibere del C.D..
Ogni mezzo sarà dotato di un diario delle
uscite in cui dovranno essere annotati:
-
nome e cognome dell’assegnatario in uso
-
data e ora dell’uscita
-
data e ora del rientro
-
eventuali osservazioni circa lo stato dell’imbarcazione
Il C.D. designerà uno o più responsabili
delle imbarcazioni di servizio di proprietà della Sezione definendo
nelle relative delibere compiti e responsabilità e il responsabile
dovrà, tra l’altro, curare la tenuta del sopra descritto diario.
I battellini di servizio di proprietà dei
Soci debbono essere sistemati a bordo delle rispettive imbarcazioni.
Le opere di manutenzione e riparazione dovranno
avvenire nello spazio a terra riservato a tale scopo da apposita deliberazione
del C.D. nella piena osservanza e nel rispetto delle norme di sicurezza
come da successivo art. 19 del presente regolamento.
Art. 18 – Provvedimenti
in caso di necessità e/o di emergenza
Qualora la Sezione dovesse rinunciare temporaneamente
o a titolo definitivo ad una parte dello specchio acqueo in concessione,
tale spazio dovrà essere lasciato libero dai Soci assegnatari dell’uso
del posto barca secondo il criterio della minore anzianità dell’assegnazione
del posto barca stesso, fatto salvo ogni diverso eventuale accordo tra
i Soci assegnatari stessi.
Qualora per modificare o riparare opere a terra
o in mare sia riconosciuta la necessità di rimuovere, mettere a
mare o tirare in secco le imbarcazioni, cambiarne gli ormeggi, etc., ne
sarà dato tempestivo avviso ai singoli Soci proprietari affinché
provvedano, a loro spese, a quanto necessario; in difetto, sarà
provveduto d’ufficio a tutto rischio e spese degli interessati.
In caso di emergenza, per motivi di sicurezza, il
C.D. tramite persone dallo stesso incaricate potrà intervenire in
via d’urgenza sulle imbarcazioni dei Soci, salvo successiva comunicazione
al proprietario.
Se, per incuria o negligenza del proprietario, l’imbarcazione
si trovi in situazioni di pericolo, il C.D. o persona da questo delegata
potrà, senza che ciò costituisca un obbligo, intervenire
per impedire la perdita o il deterioramento dell’imbarcazione, addebitando
al proprietario le relative spese.
Art. 19 – Norme di sicurezza
Tutti i Soci sono obbligati, in qualunque momento, alla
scrupolosa osservanza di tutte le normative di sicurezza vigenti.
Le imbarcazioni ormeggiate debbono essere dotate
di ormeggi efficienti, di quanto altro possa impedire l’allagamento e munite
di parabordi su due lati in numero e dimensioni proporzionate all’imbarcazione.
Le imbarcazioni tirate in secco debbono essere invasate
e munite di taccate in modo che ne sia assicurata la stabilità a
cura del personale addetto.
Attrezzature, remi, sagole, ancore, ceste, tender
od altro debbono essere contenuti nelle rispettive imbarcazioni e negli
appositi stipetti o negli spazi comuni eventualmente adibiti e regolamentati
dal C.D..
Le manovre delle imbarcazioni ai pontili dovranno
essere eseguite con la massima cautela allo scopo di evitare danni alle
persone o cose.
Art. 20 – Assicurazioni
e responsabilità
Il sodalizio non risponde in nessun caso dei danni derivanti
alle persone ed alle cose sia durante la sosta delle imbarcazioni all’ormeggio,
sia a terra.
Tutte le imbarcazioni di proprietà dei Soci
dovranno essere assicurate dagli stessi per R.C. incendio e furto in osservanza
delle leggi vigenti.
Il C.D. provvederà ad assicurare la Sezione
per la R.C. derivante dallo svolgimento di tutte le attività di
competenza della Sezione stessa.
Art. 21 – Registro della
Lega Navale Italiana
L’iscrizione è obbligatoria per le unità
da diporto di proprietà della struttura periferica, siano esse assegnate
dalla Presidenza Nazionale o acquistate dalla struttura periferica, e per
le unità da diporto dei Soci, battenti bandiera di uno degli Stati
dell’Unione Europea, che fruiscono o chiedano di fruire dell’assegnazione
di un posto barca (ormeggio, ancoraggio, rimessaggio, etc.) nella sede
nautica o che intendono alzare il guidone sociale o partecipare a regate
o competizioni sportive in nome della Lega Navale Italiana.
L’inosservanza di tale disposizione comporterà
per il Socio inadempiente le conseguenze previste dallo Statuto Nazionale,
dal Regolamento allo Statuto e dalle circolari e direttive della Presidenza
Nazionale in materia.
Per iscrivere la propria imbarcazione nel Registro
della L.N.I. secondo le norme stabilite dalla Presidenza Nazionale, i Soci
devono presentare domanda alla Segreteria della Sezione.
Art. 22 – Pontili galleggianti
La manutenzione dei pontili, delle catenarie, dei copri
morti, degli ancoraggi per gli ormeggi delle imbarcazioni (prua e poppa),
di proprietà della Sezione, compete alla Sezione stessa; mentre
i terminali di fibra tessile con i diversi dispositivi di fissaggio a bordo
sono a carico dei Soci proprietari delle imbarcazioni. Detti terminali
dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle imbarcazioni e sostituiti
qualora il logorio ne dovesse compromettere la solidità, e dotati
di appropriato ammortizzatore. In mancanza, il responsabile della sicurezza,
previa autorizzazione del C.D., provvederà alla sostituzione, riparazione,
messa in opera di quanto necessario a spese del proprietario dell’imbarcazione
in difetto.
Il transito sui pontili deve essere libero da ostacoli;
a tal fine è vietato depositare battellini, scalandroni ed altro
materiale ingombrante. È severamente vietato transitare sui pontili
con mezzi motorizzati, biciclette e/o altri mezzi similari.
La lunghezza degli ormeggi di poppa di ciascuna
imbarcazione, come sopra, obbligatoriamente muniti di appositi ammortizzatori,
deve essere regolata in modo che lo scalandrone non invada il pontile e
possa costituire un pericolo per chi vi transita. I Soci potranno fare
uso delle apposite prese d’acqua per lavare e risciacquare, con la dovuta
moderazione, le proprie imbarcazioni, evitando ogni spreco. A tal fine
le manichette dovranno essere dotate di dispositivo di chiusura.
I Soci potranno fare uso delle apposite prese di
corrente per esigenze di bordo, con la dovuta moderazione ed evitando inutili
sprechi e/o sovraccarichi pericolosi. È fatto divieto di lasciare
le prese delle colonnine collegate con l’imbarcazione in assenza di persone
a bordo e/o presso la sede nautica. Analogamente è assolutamente
vietato lasciare l’imbarcazione incustodita collegata con l’impianto elettrico
a terra nelle ore notturne. In caso di dimenticanza il responsabile pro
tempore della sede nautica è autorizzato a sconnettere l’impianto,
eventualmente anche accedendo a bordo dell’imbarcazione interessata e nessun
reclamo da parte del Socio sarà preso in esame dalla Sezione in
relazione a quanto sopra.
La prova motori con imbarcazioni agli ormeggi dovrà
essere effettuata sempre in folle per evitare trazioni sugli ancoraggi
dei pontili. Le prove motore sono consentite nei modi e nei momenti che
non arrechino danno o disturbo ai Soci delle imbarcazioni vicine e comunque
regolamentata da ordine di servizio da parte del C.D..
Sui pontili i bambini di età inferiore ai
12 anni dovranno accedere accompagnati da adulti.
È severamente vietato accedere all’interno
della sede nautica con mezzi motorizzati se non eccezionalmente autorizzati
dal C.D., così come è vietato ingombrare con qualsiasi mezzo
l’accesso alla stessa.
CAPO V: Varie
Art. 23 – Spazi a terra
Gli spazi a terra, all’aperto o al coperto, non adibiti
dal C.D. ad usi specifici, sono comuni e, pertanto, la loro utilizzazione
dovrà essere effettuata tenendo conto della esigenza di tutti i
Soci.
Qualsiasi materiale sistemato negli spazi della
Sezione senza che ne sia stata richiesta ed ottenuta autorizzazione scritta
sarà sgomberato a cura del C.D. stesso nei modi che crederà
più opportuni con relative spese a carico del Socio inadempiente.
Art. 24 – Deposito motori
e recipienti
È assolutamente vietato lasciare motori fuoribordo
e recipienti con combustibile in qualunque spazio della sede a mare, sia
coperto che scoperto, in base alle normative di sicurezza vigenti. Il personale
addetto confischerà quanto lasciato in contrasto con tali normative
e nessun reclamo potrà essere presentato alla Sezione dal proprietario
trasgressore.
Art. 25 Stipetti
Gli stipetti vengono assegnati dal C.D. ai Soci che
ne facciano richiesta alla Segreteria compatibilmente alla disponibilità,
dietro pagamento di una quota annua stabilita dal C.D..
Su ogni stipetto dovrà essere apposto il
nominativo dell’assegnatario o il numero di assegnazione. Presso la Segreteria
è disponibile l’elenco relativo. Gli stipetti trovati chiusi senza
possibilità di riconoscimento verranno d’autorità aperti
e sgombrati.
Art. 26 – Ospitalità
di imbarcazione
L’ospitalità di imbarcazioni per manifestazioni
e/o per cause di forza maggiore sarà regolamentata, nell’osservanza
dei principi e delle direttive della Presidenza Nazionale, mediante l’emissione
da parte del C.D. di apposite delibere e/o ordini di servizio in merito.
Art. 27 – Comportamento
dei Soci
Il comportamento dei Soci e degli eventuali ospiti,
durante la permanenza nella sede nautica, dovrà essere improntato
al reciproco rispetto delle norme di civile convivenza.
Ovviamente ciascun Socio è ritenuto responsabile
del contegno delle persone che avrà invitato.
I Soci che accedono alla sede nautica con cani devono
provvedere che gli stessi siano tenuti al guinzaglio ed abbiano la museruola,
come da normativa comunale vigente. Eventuali danni provocati a persone
e/o cose sono a totale carico del Socio proprietario dell’animale.
Art. 28 - Impianti comuni
della Sede
-
Spogliatoi: sono a disposizione dei Soci esclusivamente
per il cambio di abiti, per cui non è consentito il deposito di
indumenti o altro.
-
Impianti igienici e docce: sono affidati, nel loro utilizzo,
alla discrezione ed al senso civico dei Soci e degli eventuali ospiti.
-
Veranda: il locale veranda è a disposizione dei
Soci in conformità agli accordi che il C.D. avrà in atto
con eventuali gestori del bar-risotoro.
Art. 29 – Personale
addetto alla Sede
Il personale addetto alla Sede o i Soci ai quali siano
stati assegnati particolari incarichi rispondono al C.D. per le attività
e i compiti loro affidati.
Art. 30 – Variazioni al
Regolamento
Le variazioni al presente regolamento potranno essere
adottate in sede di Assemblea ordinaria con la maggioranza dei due terzi
dei Soci presenti.
Art. 31
Per quanto non previsto dal presente Regolamento Interno
dovrà farsi riferimento al Regolamento Nazionale.
Art. 32 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore all’approvazione
dell’Assemblea dei Soci e successivo esame e ratifica da parte della Presidenza
Nazionale (art. 28 n° 2 lettera f del Regolamento allo Statuto Nazionale
aggiornato al 1 Luglio 2001).
ALLEGATO
A
Gli importi indicati negli allegati
A, B, 1 e 2 sono puramente indicativi.
METODO DI CALCOLO
PER LA VALUTAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE SUPPLEMENTARE
A QUELLA NAZIONALE E RELATIVA
AL SOCIO ORDINARIO SENZA POSTO BARCA |
| |
|
|
|
| VOCI PER
LA COPERTURA |
IMPORTI DI
SPESA |
|
IMPORTI PARZIALI |
| DELLE SPESE
DI GESTIONE |
PREVISTI
ANNO 2002 |
PERCENTUALE |
ANNO 2002 |
| |
|
|
|
| STIPENDI - CONTRIBUTI
TFR |
|
|
|
| PER PERSONALE AMM.VO |
49
500 000 |
30% |
14
850 000 |
| GUARDIANAGGIO |
5
000 000 |
10% |
500
000 |
| IMPRESA PULIZIA |
15
000 000 |
10% |
1
500 000 |
| COMPENSI CONSULENTI |
5
000 000 |
10% |
500
000 |
| ASSICURAZIONI |
16
000 000 |
20% |
3
200 000 |
| ICI FABBRICATO
SEDE |
600
000 |
50% |
300
000 |
| SPESE DI SEGRETERIA |
5
500 000 |
50% |
2
750 000 |
| TELECOM |
6
500 000 |
20% |
1
300 000 |
| ENEL |
12
000 000 |
20% |
2
400 000 |
| AMGA |
5
500 000 |
20% |
1
100 000 |
| ACQUEDOTTO |
5
500 000 |
20% |
1
100 000 |
| TASSE RIFIUTI SOLIDI
URBANI |
2
500 000 |
20% |
500
000 |
| TASSA STAZIONAMENTO |
2
000 000 |
20% |
400
000 |
| TASSE E CONCESSIONI |
1
250 000 |
20% |
250
000 |
| ACQUISTO BENI |
6
000 000 |
50% |
3
000 000 |
| MANUTENZIONE ORDINARIA |
21
000 000 |
30% |
6
300 000 |
| IMPOSTE IRAP |
6
000 000 |
30% |
1
800 000 |
| |
|
|
|
| |
|
TOTALE |
41
750 000 |
| SOCI ORDINARI ALLA
DATA DEL 31/08/01 N° |
486 |
|
| |
|
|
| |
QUOTA SUPPLEMENTARE
DI GESTIONE ANNO 2002 |
85
905 |
| QUOTA COMPLESSIVA
DOVUTA DAL SOCIO ORDINARIO SENZA BARCA (SUPERIORE A 18 ANNI): |
|
|
| QUOTA NAZIONALE
L.N.I. |
40
000 |
|
| QUOTA SUPPLEMENTARE
DI GESTIONE |
85
905 |
|
| CONTRIBUTO ATTIVITA'
SPORTIVA |
15
500 |
|
| QUOTA COMPLESSIVA |
141
405 |
|
ALLEGATO B
METODO DI CALCOLO
PER LA VALUTAZIONE DELLA QUOTA ANNUALE SUPPLEMENTARE
A QUELLA NAZIONALE E RELATIVA
AL SOCIO ORDINARIO CON POSTO BARCA |
| |
|
|
|
| VOCI PER
LA COPERTURA |
IMPORTI DI
SPESA |
|
IMPORTI PARZIALI |
| DELLE SPESE
DI GESTIONE |
PREVISTI
ANNO 2002 |
PERCENTUALE |
ANNO 2002 |
| |
|
|
|
| STIPENDI - CONTRIBUTI
TFR |
|
|
|
| PER PERSONALE TECNICO |
53
500 000 |
100% |
53
500 000 |
| STIPENDI - CONTRIBUTI
TFR |
|
|
|
| PER PERSONALE AMM.VO |
49
500 000 |
70% |
34
650 000 |
| GUARDIANAGGIO |
5
000 000 |
90% |
4
500 000 |
| IMPRESA PULIZIA |
15
000 000 |
90% |
13
500 000 |
| COMPENSI CONSULENTI |
5
000 000 |
90% |
4
500 000 |
| ASSICURAZIONI |
16
000 000 |
80% |
12
800 000 |
| ICI FABBRICATO
SEDE |
600
000 |
50% |
300
000 |
| SPESE DI SEGRETERIA |
5
500 000 |
50% |
2
750 000 |
| TELECOM |
6
500 000 |
80% |
5
200 000 |
| ENEL |
12
000 000 |
80% |
9
600 000 |
| AMGA |
5
500 000 |
80% |
4
400 000 |
| ACQUEDOTTO |
5
500 000 |
80% |
4
400 000 |
| TASSE RIFIUTI SOLIDI
URBANI |
2
500 000 |
80% |
2
000 000 |
| TASSA STAZIONAMENTO |
2
000 000 |
80% |
1
600 000 |
| TASSE E CONCESSIONI |
1
250 000 |
80% |
1
000 000 |
| ACQUISTO BENI |
6
000 000 |
50% |
3
000 000 |
| MANUTEN. ORDINARIA
SEDE |
21
000 000 |
70% |
14
700 000 |
| MANUTEN. PONTILI
E CATENARIE |
20
000 000 |
100% |
20
000 000 |
| MANUTENZIONE GRU |
13
000 000 |
100% |
13
000 000 |
| IMPOSTE IRAP |
6
000 000 |
70% |
4
200 000 |
| |
|
|
|
| |
|
TOTALE |
209
600 000 |
SUPERFICIE TOTALE
DELLE BARCHE MESSE IN ACQUA
(VEDI ALLEGATO 2) |
m2 1961 |
|
| |
|
|
| QUOTA ANNUALE COMPLESSIVA
DOVUTA DAL SOCIO CON POSTO BARCA: |
|
|
| QUOTA NAZIONALE
L.N.I. |
40
000 |
|
| QUOTA SUPPLEMENTARE
DI GESTIONE |
85
905 |
|
| QUOTA PER POSTO
BARCA A MQ |
|
106
884 |
| CONTRIBUTO ATTIVITA'
SPORTIVA A MQ |
|
15
500 |
| QUOTA COMPLESSIVA
(DOVE N=MQ BARCA) |
125
905+ |
122
384xn |
ALLEGATO N. 1
CALCOLO CONTRIBUTO ATTIVITA’
Percentuale applicata per il calcolo contributo
attività sportiva determinata dalla Assemblea Ordinaria dei Soci
del 19 Dicembre 1997:
19% circa su quota supplementare di gestione
(80 000 x 19% = lire 15 200)
arrotondato a lire 15 500
Quota supplementare Socio Ordinario senza
posto barca lire 15 500
Quota supplementare Socio Ordinario con
barca lire 15 500 x mq
Quota Soci Familiari pari al 40% della
quota supplementare di gestione
Lire 80 000 x 40% = lire 32 000
QUOTA SOCIO FAMILIARE SUPERIORE A 18 ANNI
Quota nazionale 12 000
Quota Supplementare di gestione 32 000
Quota sociale 44 000
QUOTA SOCIO FAMILIARE INF. AI 18 ANNI
Quota nazionale 6 000
Quota Supplementare di gestione 32 000
Quota sociale 38 000
QUOTA SOCIO ORDINARIO INF. AI 18 ANNI
Quota nazionale 18 000
Quota Supplementare di gestione 32 000
Quota sociale 50 000
ALLEGATO N. 2
Computo della superficie totale delle barche
esistenti al 31/08/2001
| Posti barca occupati sul
pontile a monte |
42 |
| Posti barca occupati sul
pontile a mare |
49 |
| Posti barca fronte piazzale |
9 |
| Posti barca occupati in banchina |
3 |
|
Totale
|
103 |
| |
|
| Posti barca per servizio
sociale sul pontile a monte |
2 gommoni |
| Posti barca confinanti UDP |
1 Olivia |
| Posto barca precario sul
pontile a mare |
1 Bren |
| Posto barca precario fronte
piazzale |
1 |
|
Totale
|
5 |
|
Totale posti barca in mare
|
108 |
| |
|
| Superficie in acqua posti
barca Soci mq |
1921 |
| Superficie imbarcazioni sociali
mq |
40 |
|
Totale superficie spazio acqueo mq
|
1961 |
Di anno in anno la superficie delle barche potrebbe
variare al variare del numero delle imbarcazioni oppure per la sostituzione
di alcune di esse con altre aventi superficie diversa.